Non ancora risolto l’affaire “assegni di ricerca in Horizon 2020”

La pubblicazione della nuova versione dell’Annotated Model Grant Agreement e della List of issues contraddice l’ottimismo del MIUR e del ministro Giannini. Ma forse c’è ancora uno spiraglio.

Qualche mese la ministra Stefania Giannini aveva annunciato la soluzione dell’annoso problema dell’ammissibilità di assegni di ricerca, co.co.co. e co.co.pro. come costi di personale all’interno dei progetti finanziati dal programma Horizon 2020. La pubblicazione della nuova versione dell’«Annotated Model Grant Agreement» e della «List of issues applicable to particular countries» contraddice l’ottimismo del MIUR. Ma forse c’è ancora uno spiraglio.

Un po’ di storia

La questione è sorta a seguito della pubblicazione della versione 1.7 del dicembre 2014 dell’«Annotated Model Grant Agreement» (AGA) e poi esplosa nell’autunno del 2015 con la pubblicazione della versione 2.1 dell’«Annotated Model Grant Agreement» (30 ottobre 2015) e della prima «List of issues applicable to particular countries», sempre nella stessa data, che sollevava esplicitamente il caso.

Secondo la Commissione gli assegni di ricerca e le collaborazioni non erano rendicontabili né come employee perché non prevedono un rapporto di subordinazione (annotazione A.1), né come natural persons with direct contract (A.2) in quanto il loro compenso non è definito in funzione delle ore lavorate. In breve: non potevano essere rendicontati sotto la categoria “Costo di personale”. L’unica soluzione proposta dalla Commissione era quella di dichiarare i costi di assegnisti e collaboratori sotto la categoria dei “Costi diretti” o dei “Subcontratti”, ovviamente a condizione che l’incarico venga affidato in base il miglior rapporto qualità / prezzo.

La revisione dell’Annotated Model Grant Agreement di febbraio 2016 (versione 2.1.1) e la nuova List of Issues (versione 1.1) non hanno introdotto alcuna novità, nonostante gli sforzi profusi da CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie), APRE (che raccoglie i punti di contatto nazionali per Horizon 2020) e MIUR.

Qualche mese fa, però, sembrava che la situazione fosse in via di soluzione, tanto da indurre la ministra Giannini a diffondere un comunicato stampa che pre-annunciava i risultati positivi del confronto con la Commissione. Si attendeva quindi la revisione dell’Annotated Grant Agreement e l’eliminazione del caso italiano dalla List of Issues.

In particolare, si sosteneva che sarebbe stato eliminato l’obbligo di collegare il compenso alle ore lavorate per l’ammissibilità dei contratti diretti (non di lavoro) con le persone fisiche, la fattispecie A.2 che si applica agli in-house counsultant.

Una scena di "Metropolis", film di Fritz Lang del 1927
Un assegnista di ricerca timbra il cartellino per rendicontare il suo costo all’interno di un progetto Horizon 2020 (Una scena di “Metropolis”, film di Fritz Lang del 1927)

Pochi giorni fa, esattamente il 25 novembre, è stato pubblicata la versione 2.2 dell’«Annotated Model Grant Agreement» e la versione 1.2 della «List of issues applicable to particular countries». Nel nuovo AGA le modifiche attese non sono state apportate, come si può vedere a pagina 70, e la «List of issues» continua a menzionare il caso italiano degli assegni di ricerca e degli altri contratti di collaborazione.

Forse la ministra Giannini è stata troppo precipitosa dell’annunciare unilateralmente la soluzione. O magari stiamo pagando le recenti tensioni tra Renzi e Junker o il più recente caso Pittella. Difficile a dirsi. Certamente il ministero avrebbero fatto meglio a seguire la saggezza di Trapattoni:

Not say the cat in the sack when you have not the cat in the sack

— Giovanni Trapattoni

Ma ci sono anche novità importanti per i dottorandi

Il nuovo «Annotated Model Grant Agreement» porta con sé anche buone notizie, sempre dal fronte dei costi di personale rendicontabili e riconosciuti.

Secondo l’opinione di molti, le criticità emerse per gli assegni di ricerca poteva essere applicate anche alle borse di dottorato (assenza di vincolo di subordinazione, mancata correlazione tra importo della borse e ore di lavoro), con in più l’aggravante di capire che una borsa di dottorato non è veramente un contratto lavorativo, anche se comprensive di oneri sociali e previdenziali analoghi a quelli degli assegni. L’AGA version 2.1.1 sosteneva che “if the agreement is training-oriented (i.e. aimed at helping the student to acquire professional skills) its cost can NOT be charged to the grant” (pagina 53).

La nuova versione introduce alcune importanti novità. In particolare, con esplicito riferimento alle borse di dottorato, afferma (pagina 55):

Costs for students, PhDs and other researchers under scholarship, internship or similar agreements (not employees) — Costs of students that work for the beneficiary can be accepted, if the agreement is work-oriented (not training-oriented: i.e. not aimed at helping the student to acquire professional skills).

PhD agreements will be considered work-oriented. However, time for training, if any, may NOT be charged to the H2020 action.

In breve, le borse di dottorato sono ammissibili. L’unica accortezza è di escludere dal computo le ore di formazione vera e propria.

Per tutte le forme di remunerazione (“fellowships, scholarships, stipends“) si chiede che siano soddisfatte le condizioni poste dagli Articoli 6.1 (relativo a tutti i costi rendicontabili: essere reali, registrati, documentabili, all’interno del periodo di eligibilità, ecc.) e soprattutto dell’6.2.A.2 (che si applica ai consulenti in house), ossia:

  • lavorare sotto le istruzioni del datore di lavoro / committente e nelle sue sedi (a meno di altre disposizioni contrattuali);
  • i risultati appartengono al datore di lavoro / committente;
  • i costi sono paragonabili a quelli di personale che compiti analoghi.

Oltre a queste condizioni, si precisa inoltre che devono essere riespettate anche le seguenti condizioni:

  • il compenso deve essere conforme alle leggi nazionali vigenti su imposte e contributi previdenziali e assistenziali;
  • i compiti assegnati rispettare la normativa nazionale;
  • lo studente deve avere la necessaria qualifica per i compiti assegnati.

Va sottolineato che, benché si richiamino le condizioni applicate ai contratti diretti non di impiego (il caso A.2),  il caso dei dottorandi e degli altri ricercatori viene considerato sotto la sezione relativa ai casi specifici per i dipendenti, ossia l’opzione A.1: “Specific cases (direct personnel costs for employees (or equivalent))“.

Forse è qui la soluzione per gli assegni di ricerca?

Si noti che il testo fa riferimento a “students, PhDs and other researchers” (mia sottolineatura) e possibili forme contrattuali quali “scholarship, internship or similar agreements (not employees)” e più sotto si parla di “fellowships, scholarships, stipends“. Non sono gli assegnisti di ricerca dei ricercatori? E il contratto non può essere paragonato a una fellowship o a uno stipend?

Tutte le condizioni che abbiamo richiamato sopra sono chiaramente soddisfatte dagli assegni di ricerca e nessuna delle condizioni poste richiama direttamente il vincolo tra compenso e ore lavorate.

Forse abbiamo qui la via d’uscita dall’empasse che si è creata a proposito degli assegni di ricerca: se sono ammessi come costo di personale, e per di più di personale dipendente, le borse di dottorato e le altre forme di remunerazione per i ricercatori, perché le medesime condizioni non dovrebbero applicarsi anche agli assegni di ricerca?

Le altre forme di collaborazione messe in discussione (co.co.co e i co.co.pro.) rimarrebbero ancora escluse dalla categoria dei costi di personale. Ma il problema è superato dalla normativa italiana, che ha bloccato l’attivazione di tali forme per tutti gli enti pubblici a partire dal 1° gennaio 2017.

Speriamo che la prossima revisione dell’«Annotated Model Grant Agreement» metta ordine alla materia e riammetta gi assegni di ricerca.